Atto Costitutivo dell’associazione
Atto Costitutivo Associazione culturale di amicizia PUGLIA MONTENEGRO.
Si conviene e stipula quanto segue:
In data 25 agosto 2015 i sottoscritti convengo di costituire una associazione
Art. 1 (Denominazione) E’ costituita una Associazione culturale non avente scopo di lucro che assumerà la denominazione: “associazione di amicizia Puglia Montenegro” 90102070720
Art. 2 (Scopo, finalità e oggetto)
Per la realizzazione dei propri scopi e per operare nell’intento di realizzare interessi di valenza collettiva ,l’associazione si propone di:
- a) Promuovere,rafforzare e valorizzare la reciproca conoscenza tra la Puglia ed il Montenegro,incrementando inoltre l’interscambio di idee e protocolli di intesa al fine di favorire i legami di amicizia e solidarietà, inoltre viene Al essere incentivata l’interrelazione tra le due sponde dell’Adriatico.
- b) Promuovere l’interscambio culturale ,sociale, scientifico artistico tra la Puglia ed il Montenegro mediante relazioni e convenzioni con istituzioni, gruppi ed associazioni professionali , enti , organizzazioni sociali , università, istituti di ricerca, centri studi. Negli ambiti specifici ,si impegna a sollecitare alle autorità competenti una cooperazione tecnica scientifica,sanitaria economica culturale artistica di comune interesse.
- c) Promuovere gemellaggi tra enti e istituzioni tra le due sponde dell’Adriatico, con particolare riferimento al coinvolgimento delle rappresentanze delle autonomie locali interessate.
- d) Promuovere e organizzare mostre, rassegne, conferenze, rassegne culturali, convegni, seminari , manifestazioni culturali spettacoli in genere ,festival ed iniziative di turismo sociale.
- e) Promuovere iniziative di carattere sociale , economico sanitario culturale e sportivo col fine ultimo di perseguire e potenziare l’attività dell’associazione senza fini di lucro, quale strumento di collaborazione per il raggiungimento e la valorizzazione della cultura multietnica e multiculturale e per il raggiungimento del valore della solidarietà dei popoli
- f) Curare la pubblicazione di periodici,monografie,documenti bibliografie ,anche on line ,per la conoscenza reciproca della storia ,della cultura e della relazioni socio economiche della Puglia e del Montenegro.
- g) Fornire know how e sostegno a coloro i quali desiderino effettuare investimenti e iniziative economiche che coinvolgano enti, associazioni, entità economiche delle due rive dell’Adriatico.
Art. 3 (Sede) La sede dell’Associazione è ad Andria in via V.Giulia 112
Art. 4 (Durata) L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2060
Art. 5 (Statuto)
l’associazione ed il funzionamento dell’Associazione sono disciplinati dallo Statuto, che si allega al presente atto per formare parte integrante e sostanziale.
Art. 6 (Amministrazione)
- Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. Per il primo mandato triennale sono stati nominati membri del Consiglio Direttivo i signori:
Presidente: Di Matteo Riccardo
Articolo 7
La associazione per sua definizione e’ aperta alla partecipazione di tutti quei soggetti pubblici, privati, istituzionali , italiani o montenegrini che si riconoscano negli obiettivi della associazione. I componenti del direttivo nominati sono sostituibili con l’ingresso di nuovi soggetti
Art. 7 (Spese)
Spese e tasse
l’atto presente inerenti e conseguenti sono a carico dell’Associazione.
ASSOCIAZIONE CULTURALE DI AMICIZIA PUGLIA MONTENEGRO
Statuto
Articolo 1
Denominazione
E’costituita I ‘associazione culturale di amicizia PUGLIA MONTENEGRO essa e’ denominata “associazione di amicizia PUGLIA MONTENEGRO”
Articolo 2
Sede
L’associazione ha sede ad Andria in via V.Giulia 1125 Articolo 3 Principi ispiratori L’associazione culturale” associazione di amicizia PUGLIA MONTENEGRO”e’autonoma e non ha scopo di lucro. Per la realizzazione dei propri scopi e per operare nell’intento di realizzare interessi di valenza collettiva ,l’associazione si propone di:
- a) Promuovere,rafforzare e valorizzare la reciproca conoscenza tra la Puglia ed il Montenegro,incrementando inoltre l’interscambio di idee e protocolli di intesa al fine di favorire i legami di amicizia e solidarietà,inoltre viene ad essere incentivata l’interrelazione tra le due sponde dell’Adriatico.
- b) Promuovere l’interscambio culturale ,sociale,scientifico artistico tra la Puglia e il Montenegro mediante relazioni e convenzioni con istituzioni, gruppi ed associazioni professionali ,enti ,organizzazioni sociali ,universita’, istituti di ricerca, centri studi .Negli ambiti specifici, si impegna a sollecitare alle autorita’ competenti una cooperazione tecnica scientifica, sanitaria economica culturale artistica di comune interesse.
- c) Promuovere gemellaggi tra enti e istituzioni tra le due sponde dell’Adriatico,con particolare riferimento al coinvolgimento delle rappresentanze delle autonomie locali interessate.
- d) Promuovere e organizzare mostre , rassegne, conferenze, rassegne culturali, convegni, seminari , manifestazioni culturali spettacoli in genere ,festival ed iniziative di turismo sociale.
- e) Promuovere iniziative di carattere sociale ,economico sanitario culturale e sportivo col fine ultimo di perseguire e potenziare l’attività dell’associazione senza fini di lucro ,quale strumento di collaborazione per il raggiungimento e la valorizzazione della cultura multietnica e multiculturale e per il raggiungimento del valore della solidarietà dei popoli.
- f) Curare la pubblicazione di periodici, monografie, documenti bibliografie , anche on line ,per la conoscenza reciproca della storia ,della cultura e della relazioni socio economiche della Puglia e del Montenegro.
- g) Fornire know how e sostegno a coloro i quali desiderino effettuare investimenti e iniziative economiche che coinvolgano enti, associazioni, entità economiche delle due rive dell’Adriatico.
Articolo 4
Associati
Possono aderire alla associazione tutti i cittadini italiani e montenegrini nonche’ entita’ collettive di diritto privato e pubblico senza scopo di lucro o economico che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione e ad osservare il presente statuto e che condividano i principi e programmi dell’associazione. Gli associati promotori, salvo rinuncia espressa o indegnita’ rimangono sempre componenti dell’associazione come associati.
Articolo 5
Organi dell’associazione La “associazione di amicizia PUGLIA MONTENEGRO” si compone di:
- a) Assemblea degli associati;
b)Direttivo;
c)Presidente.
Il Direttivo della associazione e’ composto di un numero che va dai tre ai cinque componenti. La partecipazione al direttivo e’a titolo gratuito e non e’ possibile essere componenti del direttivo di detta associazione e contemporaneamente rivestire detto incarico anche in altre associazioni. Le cariche sono elettive e hanno durata triennale All’interno del direttivo viene ad essere eletto il presidente .
Assemblea L’assemblea e’ composta da tutti gli associati maggiorenni in regola con i pagamenti delle quote associative. L’assemblea e’ l’organo sovrano dell’associazione, essa deve riunirsi almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto di gestione della associazione. L’assemblea puo’ essere ordinaria o straordinaria. Nell’assemblea tutti gli associati hanno uguale diritto di voto. Ogni associato h diritto ad un solo voto. L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti, le delibere saranno valide se parteciperanno alle votazioni la maggioranza assoluta degli associati per le prime du( votazioni, a decorrere dalla terza con la maggioranza dei presenti. L’assemblea ordinaria ha il potere di indirizzare l’attivita’ dell’associazione. L’assemblea straordinaria invece e’ competente su delibere di scioglimento o variazioni statutarie della associazione stessa.
Articolo 6
Direttivo
L’Assemblea nomina il comitato direttivo.
Articolo 7
II Presidente
Il direttivo nomina al suo interno il presidente. Costui ha la rappresentanza legale della associazione,potere di firma,di accendere conti correnti presso banche.
Articolo 8
Lo scioglimento
Lo scioglimento della associazione e’ deliberato dalla Assemblea Straordinaria.
Articolo 9
Rinvio
Per tutto quanto non previsto nello statuto si rinvia al codice civile.